1. Al fine di attuare l’Art. 3 della Costituzione e garantire la parità di trattamento, il Consiglio Nazionale assicura, ai sensi dei commi successivi, l’unità dell’ordinamento di categoria.
2. Il Consiglio Nazionale potrà riformare le decisioni dei Consigli degli Ordini provinciali che, senza adeguate motivazioni, assumano un’interpretazione del Codice Deontologico non conforme alle precedenti decisioni emanate dal Consiglio Nazionale.