Il professionista non registra né divulga conversazioni con i colleghi senza il loro consenso, ad eccezione delle situazioni disciplinate tra le cause di giustificazione previste dall’ordinamento giuridico. In caso di diffusione di audio/video conferenze, è necessario il consenso di tutti i partecipanti. Nelle comunicazioni a distanza, l’assistente sociale rende nota agli interlocutori l’eventuale partecipazione di terzi. Gli stessi obblighi si applicano anche alla corrispondenza.