- Il presente Codice disciplina la responsabilità del professionista che agisce anche in veste di socio di una società o associazione professionale.
- Ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che è soggetto alle regole deontologiche dell’Ordine al quale è iscritto, la società o associazione professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell’Ordine al quale risulti iscritta.
- Nelle società o associazioni professionali i singoli professionisti sono tenuti a vigilare che le attività oggetto di riserva professionale siano esclusivamente condotte da professionisti titolati, la mancata vigilanza costituisce autonomo illecito disciplinare.
- Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista anche iscritto ad un Ordine diverso da quello della società o associazione è conseguente a direttive impartite dall’organo amministrativo o gestionale della società o della associazione, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella di queste ultime.