- Il professionista adempie ad una funzione sociale di pubblica utilità e si adopera anche al fine di un corretto sviluppo delle scienze ed al miglioramento della qualità della vita della popolazione.
- Il professionista nell’esercizio della professione, agisce con senso di responsabilità, applica le conoscenze chimiche e fisiche con correttezza, nel rispetto delle norme e delle leggi dello Stato, della Costituzione, dell’ordinamento dell’Unione Europea e nell’ambito delle proprie competenze con decoro e onorabilità.
- Il professionista è autonomo ed indipendente nell’esprimere il proprio giudizio sia tecnico che intellettuale. È dovere del professionista curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l’attività, al fine di garantirne un elevato livello qualitativo.
- Il professionista non tiene comportamenti discriminatori di qualsiasi natura nella sua attività professionale, non deve praticare alcune distinzioni per genere, per razza, cultura, estrazione sociale, religiosa o politica.
- Il professionista si adopera, per quanto di competenza e per quanto possibile, contro ogni forma di pregiudizio della salute pubblica, di beni culturali, artistici, ambientali e contro ogni spreco o insostenibile sfruttamento delle risorse naturali.
- Il professionista garantisce la qualità e la tracciabilità di ogni atto finalizzato al compimento dell’incarico; ove si avvalga delle prestazioni di terzi ne garantisce comunque il controllo e la responsabilità.
- Il professionista, nello svolgimento della propria attività, utilizza i mezzi idonei ad assicurare lo svolgimento qualificato dell’incarico secondo scienza e coscienza.
- Nell’esercizio della professione il professionista Chimico antepone sempre, al proprio nome, il titolo professionale “Chimico” o “Chimico Iunior”, eventualmente preceduto a sua volta dal titolo accademico “dottore” o “professore.
- Nell’esercizio della professione il professionista Fisico antepone sempre, al proprio nome, il titolo professionale “Fisico” o “Fisico Iunior”, eventualmente preceduto a sua volta dal titolo accademico “dottore” o “professore”.