1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge, spetta al Consiglio di disciplina territoriale la potestà di decidere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche, nel rispetto di quanto previsto all’articolo successivo.
2. Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione delle condotte nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l’infrazione.
3. L’azione giudiziaria non sospende o impedisce l’instaurazione del procedimento disciplinare ove la condotta addebitata costituisca autonoma violazione delle disposizioni del presente Codice.