Costituisce gravissima violazione deontologica (oltreché di precise norme penali) il comportamento dell’avvocato che, nella sua qualità di amministratore di sostegno, prelevi dal libretto intestato al beneficiario somme ingiustificate e comunque non autorizzate dal Giudice tutelare. Consiglio nazionale forense, sentenza del 11 giugno 2021 n. 122
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e diligenza propri della classe forense, l’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto e dia false informazioni al cliente sullo stato della pratica, a nulla rilevando che il professionista non avesse ricevuto un fondo spese. Consiglio nazionale forense, sentenza del 6 novembre 2020 n. 216
Commette le infrazioni di cui agli articoli 12, 26 e 27 CDF l’avvocato che non deposita tempestivamente l’appello e non informa il cliente sulla inammissibilità dello stesso. Consiglio nazionale forense, sentenza del 14 ottobre 2019 n. 78
Viola il dovere di puntualità e diligenza nella gestione del denaro altrui, l’avvocato che trattiene oltre il tempo strettamente necessario, le somme spettanti al cliente (nella specie, trattavasi dell’importo ricevuto a titolo del risarcimento del danno). Consiglio nazionale forense, sentenza del 24 settembre 2018 n. 70