Tutte le previsioni dell’ordinamento sulle incompatibilità con la professione forense si applicano anche all’avvocato stabilito o integrato (Nel caso di specie, l’abogado era amministratore unico di diverse società commerciali. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso avverso la delibera COA di rigetto dell’istanza di iscrizione nella Sezione Speciale degli Avvocati Stabiliti per incompatibilità ex art. 18, lett. c, L. 247/2012).Consiglio nazionale forense, sentenza del 15 ottobre 2020, n. 200
L’avvocato che ricopre il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore delegato o unico di una società commerciale si trova in una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione forense laddove tale carica comporta effettivi poteri di gestione o di rappresentanza e non si limiti esclusivamente all’amministrazione di beni personali o familiari; l’incompatibilità, non ricorre, invece, quando il professionista, anche se presidente del consiglio di amministrazione, viene privato, per statuto sociale o per successiva deliberazione, dei poteri di gestione dell’attività commerciale. Consiglio nazionale forense, sentenza del 16 giugno 2020, n. 55