- Qualora la violazione delle regole di condotta del presente Codice possa essere valutata anche ai fini disciplinari, si applicano le previsioni e le procedure sancite dal Codice dell’Ordinamento Militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n.66, e dal Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.90.