1. Il Codice si applica al personale della Guardia di finanza.
2. Le stesse regole di condotta, per quanto compatibili, si estendono:
a. al personale civile e militare che comunque presti la propria opera nell’ambito del Corpo;
b. ai collaboratori, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché nei confronti di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Amministrazione.