9.1 La pubblicità deve rispettare la dignità ed il decoro della professione, deve essere finalizzata alla informazione relativamente ai servizi offerti dal professionista e può riguardare l’attività professionale, le specializzazioni ed i titoli posseduti, la struttura dello studio ed i compensi richiesti per le varie prestazioni.
9.2 Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli o denigratorie.