Il medico attua la sperimentazione sull’animale nel rispetto dell’ordinamento e persegue l’impiego di metodi e mezzi idonei a evitare inutili sofferenze.Sono fatte salve le norme in materia di obiezione di coscienza.
Home - Medici - Titolo VII - Ricerca e sperimentazione - Art. 50 – Codice Deontologico Medici