Il perito industriale e perito industriale laureato non può accettare compensi da terzi diretti o indiretti, oltre a quelli dovuti dal committente, senza avere prima comunicato a quest’ultimo la natura, il motivo, l’entità del compenso ed aver ottenuto da lui l’autorizzazione alla riscossione per iscritto.
Il perito industriale e perito industriale laureato deve informare il committente ove tragga un vantaggio economico su materiali o procedimenti costruttivi proposti all’interno della sua prestazione professionale.